Statuto
Art. 1
E’ costituito il ROSA FOTOCLUB - TREZZANO ROSA (di seguito indicato come RFC) allo scopo di riunire gli appassionati della fotografia, far conoscere l’arte fotografica come fatto culturale, promuovere manifestazioni, mostre, corsi fotografici, incontri, mettere a disposizione dei Soci pubblicazioni, audiovisivi od altro materiale di consultazione ed eventuali attrezzature o materiale d’uso e quant’altro di utile per l’adempimento dei suddetti e quanto altro possa servire a valorizzare il linguaggio fotografico.
Il RFC può operare sia con Enti pubblici che con Enti privati per la valorizzazione, attraverso la fotografia, del patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio.
L’Associazione per meglio raggiungere i suoi fini può affiliarsi e collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi obiettivi.
L’Associazione è libera, apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
Art. 2 - Localizzazione e Logo
Il logo del circolo fotografico è composto da:
a) Un profilo stilizzato del paese di Trezzano Rosa con al centro il campanile della parrocchia di S.Gottardo;
b) Al disotto del profilo stilizzato la scritta “ROSA FOTOCLUB” con la parte “ROSA” in colore rosa;
c) Intorno al campanile dei petali di colore rosa che schematizzano un diaframma di una macchina fotografica
La sede del Foto Club è in via Padre Marengoni 5, 20060 Trezzano Rosa (MI), e-mail: [email protected].
Art. 3
L’iscrizione al RFC è sempre aperta a nuovi Fotoamatori, pertanto non è necessario cambiare lo Statuto di volta in volta.
L’accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda d’iscrizione al RFC comporta, per il Socio, l’osservanza delle norme del presente Statuto e delle eventuali sue successive modifiche.
La qualifica di Socio si ottiene dopo l’accettazione della domanda ed il versamento della quota associativa. Il nuovo Socio è tale con l’iscrizione nell’apposito libro (vedi art.20) e può ricoprire cariche dopo un anno.
I Soci, per partecipare alle attività dell’Associazione, devono essere in regola con il versamento della quota associativa da versarsi entro il mese di Gennaio di ogni annualità (a cadenza annuale).
I Soci minorenni devono presentare l’idonea autorizzazione dei genitori (tutore) per partecipare alle attività del club, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.
Art. 4
Sono istituite le seguenti categorie di Soci:
a) Soci ordinari;
b) Soci sostenitori;
c) Soci onorari.
Sono Soci ordinari dell’Associazione tutti coloro che interessati alla fotografia ed avendone fatto richiesta al Consiglio direttivo abbiano da questo ottenuto parere favorevole a ricevere la qualifica di Socio.
Sono Soci sostenitori i Soci che mettono a disposizione dell’Associazione, in maniera temporanea o definitiva e senza corrispettiva prestazione alcuna, beni, liberi contributi o servizi di qualsiasi natura al fine di sostenere l’attività che la stessa promuove.
Sono Soci onorari coloro che per prestigio riconosciuto in ambito fotografico o non, siano ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di ricevere la tessera di Socio.
Al Socio onorario non è richiesto il versamento della quota associativa.
L’appartenenza ad una delle categorie di soci attribuisce, senza limitazione alcuna:
a) Il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b) Il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale;
c) Il diritto di voto per l’approvazione delle modifiche allo Statuto;
d) Il diritto di voto per l’elezione ad ogni carica prevista dallo Statuto, salve le riserve previste
all’art. 3.
Art. 5
Sono organi del RFC:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
d) il Collegio dei Probiviri.
Art. 6
L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo composto da cinque membri rieleggibili e i tre membri del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.
Il Consiglio direttivo, inoltre, nomina il Segretario ed il Tesoriere, i quali possono non fare parte del Consiglio ma devono essere Soci del Club.
Art. 7 - L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci. In via ordinaria è convocata dal Presidente, ogni volta questi lo ritenga opportuno, quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei Soci.
Essa è convocata di norma entro il 31 Dicembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 Gennaio dell’anno immediatamente succesivo per discutere le attività presentate dal Consiglio Direttivo per il nuovo esercizio.
La convocazione, con l’ordine del giorno, deve avvenire tramite lettera scritta o posta elettronica ordinaria o certificata, in questo caso con conferma di ricezione, e deve pervenire al Socio almeno sette giorni prima della data della seduta.
L’Assemblea è convocata in via straordinaria per le modifiche al presente Statuto, per il provvedimento di scioglimento del RFC e per revocare qualsiasi mandato sociale.
Le delibere dell’Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il voto sarà palese, per alzata di mano, salvo che per l’elezione del Consiglio Direttivo.
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Non è consentita più di una delega per ogni Socio.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo nel promuovere la crescita culturale e tecnica degli Associati, perseguendo le finalità di cui all’art. 1, programma ed attua le attività dell’Associazione facendosi interprete delle proposte formulate dall’Assemblea dei Soci. A tale scopo si riunisce quando lo convochi il Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo, con l’aiuto del Segretario e del Tesoriere, predispone la relazione che accompagna il rendiconto annuale e fissa l’importo della quota associativa annua.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.
Art. 9 - Il Segretario
Il Segretario è responsabile della tenuta del libro dei Soci e della redazione del verbale delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura la corrispondenza con i Soci ed in generale l’ organizzazione dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio.
Art. 10 - Il Tesoriere
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. Provvede altresì alla tenuta dei libri contabili e patrimoniali con le relative scritture. Egli tiene la cassa ed al termine di ogni anno predispone il rendiconto contabile che deve coincidere con quello del Conto Corrente bancario (ordinario) o libretto postale.
Sia il Segretario che il Tesoriere possono avvalersi della collaborazione dei membri del Consiglio per l’espletamento delle loro funzioni.
Art. 11 - Il Presidente
La rappresentanza del RFC spetta al Presidente; in caso di sua assenza al Vicepresidente o al componente del Consiglio Direttivo di volta in volta designato.
Il Presidente coordina l’attività associativa, tiene i rapporti con le Istituzioni, con gli Enti che operano nel territorio e le altre Associazioni fotografiche.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell’espletamento delle funzioni di quest’ultimo e con il Segretario nell’organizzare le attività dell’Associazione.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.
Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri delibera circa le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi. Il Collegio giudicherà senza formalità di procedura e il suo arbitrato sarà insindacabile.
Art. 14
Tutte le cariche sociali sono rinnovate ogni due anni dall’Assemblea dei Soci convocata allo scopo entro il 31 Dicembre dell’anno di scadenza.
In tale occasione il Consiglio Direttivo, dopo aver reso conto dell’attività svolta nel biennio, darà le dimissioni consentendo all’Assemblea di eleggere il nuovo Consiglio.
Risulteranno componenti il nuovo Direttivo i cinque Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Tutte le cariche sociali non sono remunerate, salvo eventuali rimborsi spese sostenute per conto dell’Associazione.
Art. 15
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni del socio, da presentarsi in forma scritta o verbale al Presidente del RFC. Il presidente è tenuto ad informare i soci nella riunione del RFC successiva al ricevimento delle dimissioni stesse. Le dimissioni, scritte o verbali, hanno effetto immediato;
b) per morosità del socio. Il socio moroso per un periodo di tempo di almeno un mese sucessivo alla scadenza viene automaticamente sospeso. Alla scadenza del mese sucessivo il Consiglio direttivo contatta il socio per comunicargli la sospensione e sollecitare il pagamento delle quote arretrate o le dimissioni. Se entro un mese dalla sollecitazione del Consiglio Direttivo il socio moroso non adempie ai suoi doveri viene automaticamente espulso;
c) per espulsione. In caso di morosità nel pagamento delle quote associative superiore a tre mesi o di mancato rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni, il socio viene automaticamente sospeso.
d) la sospensione del socio può inoltre essere decretata dal Consiglio Direttivo, appositamente riunitosi, in caso di particolari comportamenti reputati dannosi per l’immagine e/o per le normali attività del RFC. La sospensione viene comunicata al socio tramite lettera raccomandata e/o e-mail ed ha effetto immediato. Successivamente, l’Assemblea dei soci, convocata al più presto dal Consiglio Direttivo, decide la revoca della sospensione e la definitiva espulsione del socio. Il socio sospeso perde tutti i diritti riservati ai soci del RFC. Egli ha comunque diritto di chiedere l’immediata convocazione dell’Assemblea dei soci per chiarire il motivo della sospensione e chiedere la revoca.
e) per mancanza di rinnovo annuale dell’iscrizione.
Il socio dimissionario o espulso non ha diritto ad alcun indennizzo né pecuniario né materiale da parte del RFC e dai suoi organi costituenti (vedi art. 5).
Art. 16
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.
Art. 17
Il patrimonio del RFC è costituito:
a) dai proventi del tesseramento degli associati;
b) dai beni di proprietà acquistati;
c) dai liberi contributi di Amministrazioni pubbliche, Enti privati o pubblici, Soci sostenitori, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione, accettati salvaguardando, in ogni caso, la propria indipendenza;
d) dai beni provenienti da eventuali donazioni.
Tale patrimonio non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli di cui all’art. 1.
L’eventuale avanzo di gestione non sarà distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i componenti l’Associazione.
Ai Soci è anche vietata la distribuzione di proventi di qualsiasi tipo, salvo eventuali rimborsi spese sostenute per promuovere o realizzare le attività dell’Associazione.
Le attrezzature ed i beni rimangono di proprietà dell’Associazione senza che nessun Socio dimissionario, o espulso, possa vantare alcun diritto.
Art. 18
Qualunque modifica allo Statuto e il provvedimento di scioglimento del RFC, deve essere deliberato dall’Assemblea cui partecipino almeno la metà più uno dei Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Art. 19
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera la devoluzione del fondo patrimoniale ad Associazioni che perseguono finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20
Sono posti in essere i seguenti libri associativi in formato elettronico:
a) libro dei Soci;
b) libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci;
c) libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
d) libro di cassa;
e) libro dei beni posseduti.
Quanto sopra verranno gestiti e archiviati in un apposita area ove i Soci possano accedere liberamente per consultazione.
Quanto sopra oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali.
Art. 21
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme contenute nel Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.
Trezzano Rosa, 28 Ottobre 2014